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ORDINANZA N. 10 del 19/03/2021

La categoria

19/03/2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che con diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 4 marzo 2020 a seguire sono state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato la stato di emergenza, deliberata in data 31 gennaio 2020, al 15 ottobre 2020, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente pro-rogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 5/3/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01467) (G.U. Serie Generale, n. 56 del 06 marzo 2021) con cui di-spone che alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 7 e n.8 dell’11/3/2021;

CONSIDERATO

- che sul territorio comunale continua a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente preoccupante;

- che, per quanto sopra esposto, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi rilevati e previsti sul territorio, quale preannunciato anche dalla cabina di regia nazionale presso il Ministero della Salute – che attesta la previsione di uno scenario di ulteriore peggioramento emerge la necessità di provvedere;

- che l'aggravarsi della situazione impone di adottare ogni misura volta ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus, tanto più nella accertata diffusività nel territorio nazionale della cd variante inglese;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regio-ni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL;

VISTA la legge n. 241 /1990 e s.m.i.;

ORDINA

DALLA DATA ODIERNA E SINO AL 21 MARZO, SALVO ULTERIORI PROROGHE E SALVO LA VERIFICA DELL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA:

1. La chiusura del civico cimitero il sabato e la domenica.

2. La chiusura dei bar anche con riferimento alle attività di asporto dal sabato fino a tutta la domenica.

3. Il divieto di svolgimento di riunioni ed assemblee presso associazioni, gruppi di preghiera e simili;

4. In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il divieto di sostare e/o intrattenersi nei pressi di bar, esercizi commerciali, piazze ed aree pubbliche, circoli sebbene chiusi, ovvero di circolare sull’intero territorio comunale senza un comprovato motivo di lavoro, di salute, o di necessità;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- venga pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Villa di Briano e sul sito istituzionale dell’Ente;

- venga trasmesso al Comando/ Stazione dei Carabinieri di Villa di Briano, al Comando della Polizia Municipale, alla Prefettura di Caserta, al Presidente della Regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

AVVERTE

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzione, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale. 5.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato.

I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le viola-zioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

DISPONE

Il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri e le restanti Forze dell’Ordine operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, di porre in essere le necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell’esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l’efficienza del sistema generale di onde prevenire le situa-zioni di danno e pericolo. I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato, entro il termine di centoventi giorni.

Dalla Casa Comunale 19.03.2021                             IL SINDACO

                                                                     Dott. Luigi DELLA CORTE

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Titolo

 

“DIRITTO ALLA VITA, REDDITO DI MATERNITA’ , SOSTEGNO AI SOFFERENTI

         

Si comunica che presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Villa di Briano, sono depositati i moduli per la raccolta firme

relative alla proposta di legge di iniziativa popolare promosse dal comitato “Una Firma per la vita”

e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2023, ovvero:

Diritto alla vita, reddito di maternità, sostegno ai sofferenti.

Le sottoscrizioni vengono raccolte nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Comitato promotore “Una Firma per la vita”

Data scadenza raccolta firme: 30 giugno 2024

 

AGID/FORM

 

         

 

 

NOTIZIA

A V V I S O

                    Raccolta firme della Lista Democrazia  Sovrana Popolare per le elezioni europee del 2024

Si informa la cittadinanza che presso l’Ufficio Elettorale del Comune sono disponibili i moduli

per la raccolta firme per la lista "Uniti Democrazia Sovrana Popolare Rizzo e Toscano"

per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’ 8 e 9 giugno 2024.
Per firmare è necessario essere in possesso di un valido documento di identità ed essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Le sottoscrizioni vengono raccolte nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Promotore: “Democrazia Sovrana Popolare”

Data scadenza raccolta firme: 02 aprile 2024 ore 12.00

Titolo

IBAN

IT17A0100003245422300185405

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