Aliquote e detrazioni d’imposta
TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
Aliquota Abitazione Principale per le sole abitazioni Cat. A/1-A/8-A9 e relative pertinenze (una per ogni Cat. C/2-C/6-C/7) e la detrazione d’imposta fino all’ammontare di € 200,00. | 6,00 per mille |
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, terreni ed aree fabbricabili. | 10,60 per mille |
Per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria – Anno 2017 – sono da considerare i seguenti dati:
BASE IMPONIBILE: ottenuta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5%,
i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli di categoria D5;
40 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5.
IMU Terreni Agricoli: la base imponibile si ottiene considerando il reddito dominicale risultante in catasto, al 1°gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%. La somma che risulta dalla rivalutazione va poi moltiplicata per:
-135 per i terreni che non sono coltivati direttamente;
ATTENZIONE: non sono tenuti al pagamento dell’I.M.U.:
a) abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ,nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P.;
c) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il versamento del saldo I.M.U. va effettuato mediante MODELLO F24 (Ordinario o Semplificato), presso banche o uffici postali, utilizzando i seguenti codici tributo:
· 3912 IMU imposta municipale propria per l'abitazione principale;
· 3916 IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili;
· 3918 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati;
Per gli immobili di categoria D (esclusi i rurali):
· 3925 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO (7,60 per mille);
· 3930 IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE (3,00 per mille).
Il codice COMUNE per il Comune di Villa di Briano è D801.
Per importi pari o inferiori a 12 € annui non va eseguito alcun versamento.
Villa di Briano, lì 17/11/2017